Bonus per la ristrutturazione delle facciate 2020 cosa c’è da sapere

Pubblicato mercoledì, 5 Febbraio 2020
Bonus per la ristrutturazione delle facciate 2020 cosa c’è da sapere

Il bonus per la ristrutturazione della facciata degli edifici, conosciuto come “bonus facciate” è la nuovissima detrazione introdotta dalla legge di bilancio 2020. Vediamo tutte le informazioni utili fornite da FederArchitetti

Bonus ristrutturazione facciata casa

Per le spese documentate sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi di recupero o restauro della facciata – anche se si tratta di sola pulitura o tinteggiatura esterna, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Il bonus ristrutturazione per le facciate si applica tanto alle case individuali che al condominio.

Bonus ristrutturazione facciata “esterna”

Secondo Federarchitetti, le perplessità manifestate da alcuni circa l’applicabilità del beneficio ai soli lavori che interessano facciate su strada, non sembrano avere fondamento, dal momento che le facciate, come definite dal codice civile e da diverse sentenze della Cassazione, sono parte dell’involucro esterno di un fabbricato, ovvero l’insieme delle sue mura perimetrali, motivo per cui rientra sempre nelle proprietà comuni condominiali.

Non ha quindi rilevanza l’affaccio sulla strada esterna o sul cortile interno, e d’altronde le facciate di un villino poste al centro di un giardino privato, magari recintato da muro e da vegetazione, affacciano sul giardino e non su strada, ma, non per questo non possono beneficiare della detrazione, a condizione ovviamente che ricadano in zona “A” o “B”.

Bonus rifacimento facciata, come funziona?

Alla detrazione per il bonus facciate possono accedere sia i lavoratori autonomi con la dichiarazione dei redditi che quelli dipendenti oltre ai pensionati, col modello 730.

Gli immobili interessati sono quelli ricadenti in zona “A” (centro storico) , ovvero le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; e quelli ricadenti in zona “B” (in genere zone adiacenti al centro storico) ovvero le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Fonte articolo: Idealista